L’estate è alle porte e la voglia di sfruttare i propri spazi esterni aumenta e con essa l’esigenza di attrezzarli con tende da sole, pergotende e gazebo.
Per mettere ordine in una materia complessa e chiarire bene quali opere necessitino di permessi e quali siano invece manufatti leggeri che rientrano negli interventi di edilizia libera e che non necessitano di alcun titolo abilitativo, è stato pubblicato il “Glossario unico per le opere di edilizia libera” che chiarisce bene la materia.
Per quanto riguarda le tende da sole, tende a pergola, pergotende e copertura leggera di arredo il glossario riporta che non è richiesto alcun titolo edilizio per la loro installazione, riparazione o sostituzione, andando a rendere ufficiale quello che era già un orientamento della giurisprudenza, ovvero che in questi casi non sono necessari permessi perché trattasi di semplici accessori di arredo dello spazio esterno dalla durata limitata nel tempo.
Anche dal punto di vista paesaggistico, come chiarito dal DPR 31/2017, questo tipo di interventi, ovvero l’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato, non impone la richiesta di alcuna autorizzazione paesaggistica.Sono escluse e dunque libere nella loro posa in opera anche “tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo” che sono posate a corredo di attività commerciali quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, negozi, strutture turistico-ricettive, sportive o per il tempo libero.
Nell’edilizia libera possono rientrare anche gazebo e pergolati, ma devono rispettare alcuni criteri, ovvero essere di limitate dimensioni e non stabilmente fissati al suolo.
Anche per quanto concerne l’autorizzazione paesaggistica, gazebo e pergolati ne sono esclusi, infatti laddove si tratti di installazione di pergolati, singoli manufatti amovibili o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattiche o ricreative, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
Se si tratta invece di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti similari anche aperti su più lati, con una superficie che non superi i 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra sempre non superiore a 30 mc bisogna richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata.